Il Decreto 20 è stato pubblicato sulla G.U. del 7 marzo 2013 ed è entrato in vigore il 22 marzo 2013 con carattere volontario e dal 22 marzo 2014 quale norma vigente.
Tuttavia, per effetto della proroga, l’obbligatorietà è slittata al 1° gennaio 2015, data a partire dalla quale è obbligatorio commercializzare ruote omologate, salvo le ruote in deroga (prodotte e importate entro il 30 novembre 2014) che possono essere vendute in Italia senza omologazione fino al 30 settembre 2015, a condizione che il produttore di ruote figuri nell’elenco dinamico predisposto dal Ministero delle infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione e pubblicato sul sito www.mit.gov.it.
Dal 1 gennaio 2015 (e per le ruote in deroga dal 1 ottobre 2015) si possono vendere solo cerchi omologati secondo il Regolamento europeo UN/ECE 124 (omologazione ECE) o secondo il Decreto italiano DM 20/2013 (omologazione NAD), fatte salve le ruote sostitutive del costruttore del veicolo.
Ogni cerchio omologato ECE o NAD deve riportare il numero di omologazione in modo che sia indelebile e leggibile anche a pneumatico montato.
Le ruote devono inoltre riportare le marcature previste dal regolamento UN/ECE 124 come ad esempio: nome del produttore, designazione dimensionale del profilo del cerchio, offset della ruota, data di fabbricazione e codice prodotto.
Dal 1 gennaio 2015 (e dal 1 ottobre 2015 per le ruote in deroga) si applica l’articolo 77 – Controlli di conformità al tipo omologato – comma 3-bis del Codice della Strada che stabilisce una sanzione amministrativa per chi importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione. Inoltre è disposto il sequestro e la confisca del componente anche se installato.
Si ricorda che le sanzioni del CdS vengono aggiornate periodicamente.
Il costruttore del sistema ruota rilascia le prescrizioni per l’installazione che forniscono le istruzioni all’installatore per il corretto montaggio e contengono le verifiche di compatibilità del sistema con il singolo veicolo ed eventuali raccomandazioni.
Il Decreto 20 apre le porte al light tuning ed è possibile montare cerchi e pneumatici diversi da quelli riportati sulla carta di circolazione senza il nulla osta del costruttore del veicolo.
La possibilità di montare cerchi diversi è prevista solo per le ruote omologate NAD, e non ECE, che rientrano nel campo d’impiego per cui la ruota è stata omologata. Il campo d’impiego identifica le famiglie di veicoli sulle quali il sistema ruota può essere installato, ossia la lista delle applicazioni.
Occorre rivolgersi ad un installatore (gommista), verificare quali cerchi sono adatti all’auto e rientrano nel campo d’impiego, le possibili combinazioni cerchio/pneumatico, far effettuare il montaggio e farsi rilasciare dall’installatore il certificato di conformità dei cerchi e la dichiarazione di corretto montaggio.
Se il sistema ruota prevede misure di pneumatici già indicate nella carta di circolazione non deve essere aggiornata la carta di circolazione, ma è sufficiente tenere a bordo del veicolo la dichiarazione dell’installatore sul corretto montaggio e il certificato di conformità. L’assenza a bordo di tali documenti comporta una sanzione amministrativa (art. 180 comma 7 e comma 8 del Codice della Strada).
Invece, l’installazione di ruote che prevedono misure di pneumatici diverse da quelle originarie comporta l’obbligo di aggiornare la carta di circolazione presentando domanda presso la Motorizzazione (art. 78 Codice della Strada).
L’aggiornamento è subordinato alla visita e prova, cosi detto collaudo, presso l’Ufficio Motorizzazione Civile della provincia dove ha sede l’officina che ha eseguito l’installazione. Alla domanda devono essere allegati il certificato di conformità e la dichiarazione di installazione.
L’aggiornamento della carta di circolazione viene effettuato con l’emissione di un’etichetta che specifica gli pneumatici in alternativa e l’omologazione del sistema ruota.